La nozione d'impresa nel diritto dell'Unione europea della concorrenza è molto ampia: qualsiasi operatore, pubblico o privato, deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (87, paragrafo 1 del trattato CE) qualora svolga un'attività economica. Quest'ultima è definita coma qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.
Il diritto dell'Unione europea della concorrenza non fa alcuna distinzione secondo la natura giuridica del beneficiario dell'aiuto o, ad esempio, l'assenza o presenza di scopo di lucro nell'attività. Prende in considerazione gli effetti della misura sul mercato interno e, in particolare, l'attività esercitata dal beneficiario.
Le regole in materia di concorrenza riguardano dunque l'insieme delle attività economiche, private o pubbliche, e l'insieme delle produzioni. La Commissione europea deve dunque controllare che la libera concorrenza non sia falsata, ad esempio, da aiuti a favore di imprese pubbliche. L’articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 295 del trattato CE) stabilisce d'altronde il principio di neutralità nei confronti del regime di proprietà e la Corte di giustizia ha precisato il principio d'eguaglianza tra imprese private e imprese pubbliche.
Il diritto dell'Unione europea non vieta agli Stati di sviluppare attività economiche proprie, di essere proprietari di imprese o di relizzare investimenti. Questi interventi degli Stati potrebbero tuttavia dissimulare la presenza di aiuti. La Commissione deve dunque verificare se l'intervento pubblico (p.e. una partecipazione al capitale di un'impresa) ha come obiettivo la realizzazione di profitti o di apportare un aiuto. Se l'intervento comporta la presenza di aiuti, questi devono essere compatibili con il mercato interno.
Il diritto dell'Unione europea della concorrenza non fa alcuna distinzione secondo la natura giuridica del beneficiario dell'aiuto o, ad esempio, l'assenza o presenza di scopo di lucro nell'attività. Prende in considerazione gli effetti della misura sul mercato interno e, in particolare, l'attività esercitata dal beneficiario.
Le regole in materia di concorrenza riguardano dunque l'insieme delle attività economiche, private o pubbliche, e l'insieme delle produzioni. La Commissione europea deve dunque controllare che la libera concorrenza non sia falsata, ad esempio, da aiuti a favore di imprese pubbliche. L’articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 295 del trattato CE) stabilisce d'altronde il principio di neutralità nei confronti del regime di proprietà e la Corte di giustizia ha precisato il principio d'eguaglianza tra imprese private e imprese pubbliche.
Il diritto dell'Unione europea non vieta agli Stati di sviluppare attività economiche proprie, di essere proprietari di imprese o di relizzare investimenti. Questi interventi degli Stati potrebbero tuttavia dissimulare la presenza di aiuti. La Commissione deve dunque verificare se l'intervento pubblico (p.e. una partecipazione al capitale di un'impresa) ha come obiettivo la realizzazione di profitti o di apportare un aiuto. Se l'intervento comporta la presenza di aiuti, questi devono essere compatibili con il mercato interno.


