Il divieto (salvo deroga) relativo agli aiuti disposto dall’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex 87, paragrafo 1 del trattato CE) riguarda gli aiuti concessi:
• dagli Stati – incluse tutte le sue strutture centrali, decentrate e regionali (governo, parlamento, regioni, provincie, comunità montane, comuni, ecc.) – con l’utilizzo di risorse pubbliche (l’assenza di risorse pubbliche comporta l’impossibilità di qualificare l’intervento come aiuto di Stato);
oppure
• mediante risorse dello Stato : la nozione di risorse dello Stato ricomprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, senza che abbia rilevanza il fatto che questi strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio del suddetto settore. Questa nozione include dunque gli aiuti concessi da imprese pubbliche. Per imprese pubbliche si intende le imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
Le risorse dello Stato possono essere interessate direttamente (p.e. il versamento di una sovvenzione) o indirettamente (p.e. le agevolazioni fiscali, che comportano una diminuzione delle entrate dello Stato).
• dagli Stati – incluse tutte le sue strutture centrali, decentrate e regionali (governo, parlamento, regioni, provincie, comunità montane, comuni, ecc.) – con l’utilizzo di risorse pubbliche (l’assenza di risorse pubbliche comporta l’impossibilità di qualificare l’intervento come aiuto di Stato);
oppure
• mediante risorse dello Stato : la nozione di risorse dello Stato ricomprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, senza che abbia rilevanza il fatto che questi strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio del suddetto settore. Questa nozione include dunque gli aiuti concessi da imprese pubbliche. Per imprese pubbliche si intende le imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
Le risorse dello Stato possono essere interessate direttamente (p.e. il versamento di una sovvenzione) o indirettamente (p.e. le agevolazioni fiscali, che comportano una diminuzione delle entrate dello Stato).


