Concetto di aiuto di Stato: l’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguarda gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza e che incidono sugli scambi tra Stati membri. Per qualificare una misura come aiuto di Stato ai sensi di questa disposizione si devono verificare quattro condizioni cumulative. La misura deve:
- essere riconducibile allo Stato (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma);
- favore talune imprese o talune produzioni;
- falsare o minacciare di falsare la concorrenza (di seguito si parlerà di distorsione della concorrenza);
- incidere sugli scambi tra Stati membri.
Se una di queste condizioni non si verifica, la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato e non è dunque sottoposta agli obblighi derivanti dalle regole dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Obbligo di notifica: l’articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e il divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale (positiva). Qualsiasi aiuto messo in esecuzione senza l’autorizzazione della Commissione constituisce un aiuto illegale. Tuttavia, alcuni regolamenti specifici esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica di talune categorie di aiuti.
Controllo della Commissione: la Commissione è l’istituzione incaricata del controllo ex ante (sulla base delle notifiche dei progetti di aiuto) e permanente degli aiuti esistenti. Il controllo permanente si realizza in collaborazione con gli Stati membri e si basa, segnatamente, sulle relazioni che le autorità nazionali devono inviare annualmente alla Commissione. Il controllo della Commissione non si limita agli aiuti autorizzati o messi in esecuzione sulla base di un regolamento di esenzione, ma riguarda anche gli interventi degli Stati suscettibili di costituire aiuti illegali. L’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che « la Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano. ».
Agli aiuti attuati in modo abusivo sono applicate procedure analoghe a quelle previste per gli aiuti illegali. Gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata dalla Commissione costituiscono aiuti abusivi.
Compatibilità degli aiuti: la compatibilità degli aiuti di Stato è stabilita dalla Commissione, che applica un delle deroghe previste dal trattato CE.
Fatte salve alcune deroghe specifiche, la Commissione « …gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario » (1). L’ampio potere di valutazione è tuttavia sottomesso ad un principio fondamentale: secondo una giurisprudenza costante, le deroghe al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno devono essere interpretate in maniera restrittiva (2), il principio è infatti quello dell’incompatibilità.
Le deroghe al principio dell’incompatibilità degli aiuti sono previste agli articoli 93, 106 e 107, paragrafo 2 e 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L’articolo 108, paragrafo 2, comma 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce al Consiglio dell’Unione europea il potere di decidere che un aiuto deve considerarsi compatibile con il mercato interno, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Questa istituzione deve però deliberare all’unanimità.
Forma dell’aiuto, qualche esempio: sovvenzioni; prestiti a tasso bonificato (o ridotto) ; garanzie senza pagamento di un corrispettivo appropriato; agevolazioni fiscali; acquisizione, vendita, cessione o locazione di beni o servizi a condizioni preferenziali ; partecipazione pubblica al capitale di un’impresa realizzato in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un’economia di mercato; assistenza logistica e commerciale fornita da un’impresa pubblica alle sue filiali a condizioni preferenziali; ecc.
- essere riconducibile allo Stato (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma);
- favore talune imprese o talune produzioni;
- falsare o minacciare di falsare la concorrenza (di seguito si parlerà di distorsione della concorrenza);
- incidere sugli scambi tra Stati membri.
Se una di queste condizioni non si verifica, la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato e non è dunque sottoposta agli obblighi derivanti dalle regole dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Obbligo di notifica: l’articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e il divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale (positiva). Qualsiasi aiuto messo in esecuzione senza l’autorizzazione della Commissione constituisce un aiuto illegale. Tuttavia, alcuni regolamenti specifici esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica di talune categorie di aiuti.
Controllo della Commissione: la Commissione è l’istituzione incaricata del controllo ex ante (sulla base delle notifiche dei progetti di aiuto) e permanente degli aiuti esistenti. Il controllo permanente si realizza in collaborazione con gli Stati membri e si basa, segnatamente, sulle relazioni che le autorità nazionali devono inviare annualmente alla Commissione. Il controllo della Commissione non si limita agli aiuti autorizzati o messi in esecuzione sulla base di un regolamento di esenzione, ma riguarda anche gli interventi degli Stati suscettibili di costituire aiuti illegali. L’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che « la Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano. ».
Agli aiuti attuati in modo abusivo sono applicate procedure analoghe a quelle previste per gli aiuti illegali. Gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata dalla Commissione costituiscono aiuti abusivi.
Compatibilità degli aiuti: la compatibilità degli aiuti di Stato è stabilita dalla Commissione, che applica un delle deroghe previste dal trattato CE.
Fatte salve alcune deroghe specifiche, la Commissione « …gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario » (1). L’ampio potere di valutazione è tuttavia sottomesso ad un principio fondamentale: secondo una giurisprudenza costante, le deroghe al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno devono essere interpretate in maniera restrittiva (2), il principio è infatti quello dell’incompatibilità.
Le deroghe al principio dell’incompatibilità degli aiuti sono previste agli articoli 93, 106 e 107, paragrafo 2 e 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L’articolo 108, paragrafo 2, comma 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce al Consiglio dell’Unione europea il potere di decidere che un aiuto deve considerarsi compatibile con il mercato interno, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Questa istituzione deve però deliberare all’unanimità.
Forma dell’aiuto, qualche esempio: sovvenzioni; prestiti a tasso bonificato (o ridotto) ; garanzie senza pagamento di un corrispettivo appropriato; agevolazioni fiscali; acquisizione, vendita, cessione o locazione di beni o servizi a condizioni preferenziali ; partecipazione pubblica al capitale di un’impresa realizzato in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un’economia di mercato; assistenza logistica e commerciale fornita da un’impresa pubblica alle sue filiali a condizioni preferenziali; ecc.
(1) Cfr., p.e., sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, causa T-17/03, punto 41.
(2) Cf., p.e., sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, causa C-277/00, punto 20, Rac. p. I-3925.


