Gli aiuti delle amministrazioni pubbliche nazionali (centrali, regionali o locali) a favore delle imprese, anche se concessi attraverso altri soggetti da esse controllati (es. imprese pubbliche), sono sottoposti al controllo della Commissione europea. [CLICCARE sui titoli per saperne di più].
L’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex 87, par. 1 del trattato CE) stabilisce il principio dell’incompatibilità degli aiuti (divieto) con il mercato interno, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso. La Commissione europea è l’istituzione incaricata del controllo del rispetto del principio stabilito dal trattato, ma anche l’autorità dotata di un ampio potere discrezionale in merito alla valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno (applicazione delle deroghe al principio di incompatilità previste dal trattato CE).
Le regole dell'Unione europea riguardano qualsiasi aiuto concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali.
Qualsiasi operatore, pubblico o privato, deve essere considerato un'impresa qualora offra beni o servizi su un determinato mercato.
Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegittimi la Commissione impone allo Stato membro di recuperare l’aiuto presso il beneficiario. Anche un giudice nazionale può disporre il recupero degli aiuti illegittimi.
Il totale degli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri è stato stimato in 65 miliardi di euro nel 2007.



