N.B.: I soggetti interessati possono presentare i loro commenti sul progetto entro il 28 gennaio 2009.
Progetto di Codice
Il progetto di codice ha come principale obiettivo di fornire indicazioni relative alla gestione delle procedure relative agli aiuti di Stato. Riguarda le diverse fasi delle procedure di esame degli aiuti di Stato (prenotificazione, esame preliminare delle misure notificate, procedura d’indagine formale) e l’esame delle denunce. Introduce il nuovo strumento della pianificazione amichevole, che è funzionale al buon andamento della procedura di notificazione nella fase di esame preliminare.
La fase di prenotificazione non è prevista dal regolamento (CE) n. 659/1999 (regolamento di procedura), ma era già utilizzata nella prassi. Riguarda i contatti preliminari alla notifica formale del progetto di aiuto. Il progetto di codice richiede che, affinché la fase di prenotificazione sia costruttiva ed efficace, lo Stato membro comunichi alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dell’aiuto di Stato, sulla base di un progetto di formulario di notificazione, al più tardi due settimane prima della data prevista per il contatto preliminare alla notificazione. Lo Stato membro presenterà anche un progetto di riassunto non riservato della notifica da pubblicare sul sito internet della Commissione. La fase di prenotificazione dovrà permettere alla Commissione e allo Stato membro interessato di esaminare il progetto di aiuto a uno stadio precoce.
La pianificazione amichevole riguarda i casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o sensibili per altri motivi, o che devono essere esaminati con urgenza. Per questi casi, i servizi della Commissione proporranno una pianificazione amichevole allo Stato membro che notifica, al fine di rafforzare la trasparenza e la previsibilità della durata della procedura di esame dell’aiuto di Stato.
Per la fase d’esame preliminare delle misure notificate, il progetto di codice prevede che la Commissione pubblicherà, salvo circostanze eccezionali, un riassunto delle notificazioni sul suo sito internet. I terzi interessati potranno così presentare osservazioni, ma saranno prese in considerazione solamente se pervengono alla Commissione nei dieci giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione e se sono accompagnate da una versione non riservata.
Il progetto di codice dispone anche che i servizi della Commissione si sforzino di raggruppare le domande di informazioni nel corso della fase di esame preliminare. In principio, ci sarà dunque solamente una lettera di richiesta di informazioni inviata da 4 a 6 settimane dopo la data di notificazione. Fatto salvo se diversamente convenuto in sede di pianificazione amichevole, nessuna richiesta di informazioni complementari dovrebbe normalmente essere necessaria per gli aiuti notificati dopo i contatti di prenotificazione.
Se lo Stato membro non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati, la Commissione invierà un sollecito e applicherà sistematicamente la disposizione del regolamento n. 659/1999 secondo la quale in assenza di risposta nei termini fissati dal sollecito stesso la notificazione s’intende ritirata. Il progetto di codice prevede anche la possibilità di sospensione amichevole dell’esame preliminare e d’informazione agli Stati membri sull’avanzamento della procedura.
Per la fase della procedura d’indagine formale, la Commissione prevede un utilizzo efficace di tutti i mezzi procedurali che il regolamento di procedura mette a disposizione. L’obiettivo è di rendere rapida e trasparente la procedura. Dal punto di vista della partecipazione dei terzi interessati pare utile osservare che si prevede che i servizi della Commissione possano inviare copia della decisione di avvio della procedura formale di esame a taluni terzi ed invitarli a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso.
Per la denunce, il progetto di codice introduce l’obbligo di stabilire un calendario indicativo e alcune precisazioni sull’esito dell’esame della Commissione.
Procedura semplificata
La semplificazione riguarda tre categorie di aiuti: quelli relativi alle misure che rientrano nelle sezioni "valutazione standard” degli orientamenti o delle discipline in vigore, quelli corrispondenti alla prassi decisionale costante della Commissione e quelli che comportano la semplice proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti. Per le prime due categorie di aiuto, la procedura semplificata sarà applicabile soltanto qualora la Commissione si sia accertata, al termine della fase di pre-notificazione, dell'osservanza dei requisiti sostanziali e procedurali. La fase di pre-notifica è pertanto obbligatoria per poter utilizzare la procedura semplificata per queste due categorie di aiuti, mentre per la terza categoria menzionata il progetto di comunicazione si limita ad invitare lo Stato membro a effettuare una pre-notificazione.
Progetto di Codice
Il progetto di codice ha come principale obiettivo di fornire indicazioni relative alla gestione delle procedure relative agli aiuti di Stato. Riguarda le diverse fasi delle procedure di esame degli aiuti di Stato (prenotificazione, esame preliminare delle misure notificate, procedura d’indagine formale) e l’esame delle denunce. Introduce il nuovo strumento della pianificazione amichevole, che è funzionale al buon andamento della procedura di notificazione nella fase di esame preliminare.
La fase di prenotificazione non è prevista dal regolamento (CE) n. 659/1999 (regolamento di procedura), ma era già utilizzata nella prassi. Riguarda i contatti preliminari alla notifica formale del progetto di aiuto. Il progetto di codice richiede che, affinché la fase di prenotificazione sia costruttiva ed efficace, lo Stato membro comunichi alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dell’aiuto di Stato, sulla base di un progetto di formulario di notificazione, al più tardi due settimane prima della data prevista per il contatto preliminare alla notificazione. Lo Stato membro presenterà anche un progetto di riassunto non riservato della notifica da pubblicare sul sito internet della Commissione. La fase di prenotificazione dovrà permettere alla Commissione e allo Stato membro interessato di esaminare il progetto di aiuto a uno stadio precoce.
La pianificazione amichevole riguarda i casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o sensibili per altri motivi, o che devono essere esaminati con urgenza. Per questi casi, i servizi della Commissione proporranno una pianificazione amichevole allo Stato membro che notifica, al fine di rafforzare la trasparenza e la previsibilità della durata della procedura di esame dell’aiuto di Stato.
Per la fase d’esame preliminare delle misure notificate, il progetto di codice prevede che la Commissione pubblicherà, salvo circostanze eccezionali, un riassunto delle notificazioni sul suo sito internet. I terzi interessati potranno così presentare osservazioni, ma saranno prese in considerazione solamente se pervengono alla Commissione nei dieci giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione e se sono accompagnate da una versione non riservata.
Il progetto di codice dispone anche che i servizi della Commissione si sforzino di raggruppare le domande di informazioni nel corso della fase di esame preliminare. In principio, ci sarà dunque solamente una lettera di richiesta di informazioni inviata da 4 a 6 settimane dopo la data di notificazione. Fatto salvo se diversamente convenuto in sede di pianificazione amichevole, nessuna richiesta di informazioni complementari dovrebbe normalmente essere necessaria per gli aiuti notificati dopo i contatti di prenotificazione.
Se lo Stato membro non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati, la Commissione invierà un sollecito e applicherà sistematicamente la disposizione del regolamento n. 659/1999 secondo la quale in assenza di risposta nei termini fissati dal sollecito stesso la notificazione s’intende ritirata. Il progetto di codice prevede anche la possibilità di sospensione amichevole dell’esame preliminare e d’informazione agli Stati membri sull’avanzamento della procedura.
Per la fase della procedura d’indagine formale, la Commissione prevede un utilizzo efficace di tutti i mezzi procedurali che il regolamento di procedura mette a disposizione. L’obiettivo è di rendere rapida e trasparente la procedura. Dal punto di vista della partecipazione dei terzi interessati pare utile osservare che si prevede che i servizi della Commissione possano inviare copia della decisione di avvio della procedura formale di esame a taluni terzi ed invitarli a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso.
Per la denunce, il progetto di codice introduce l’obbligo di stabilire un calendario indicativo e alcune precisazioni sull’esito dell’esame della Commissione.
Procedura semplificata
La semplificazione riguarda tre categorie di aiuti: quelli relativi alle misure che rientrano nelle sezioni "valutazione standard” degli orientamenti o delle discipline in vigore, quelli corrispondenti alla prassi decisionale costante della Commissione e quelli che comportano la semplice proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti. Per le prime due categorie di aiuto, la procedura semplificata sarà applicabile soltanto qualora la Commissione si sia accertata, al termine della fase di pre-notificazione, dell'osservanza dei requisiti sostanziali e procedurali. La fase di pre-notifica è pertanto obbligatoria per poter utilizzare la procedura semplificata per queste due categorie di aiuti, mentre per la terza categoria menzionata il progetto di comunicazione si limita ad invitare lo Stato membro a effettuare una pre-notificazione.



