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1° dicembre 2009: entrata in vigore del trattato di Lisbona

Il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) diviene “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE).
Gli articoli relativi agli aiuti di Stato (art. 87, 88, 89 TCE) divengono articoli 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo relativo agli aiuti nel settore dei trasporti (articolo 73 TCE) diviene articolo 93 TFUE e l’articolo relativo ai servizi di interesse economico generale (art. 86 del TCE) diviene l’articolo 106 TFUE.

Informazione relativa all'apertura del portale eureca.

Focus
In fase di aggiornamento
In fase di aggiornamento.
29 aprile 2009
Aiuti di Stato: nuove regole di procedura
La Commissione ha adottato due comunicazioni sulle sulle regole di procedura relative alle notifiche di nuovi aiuti o di modifiche di aiutio esistenti.
25 febbraio 2009
Aiuti di Stato: modifica delle regole temporanee per la crisi economica
La Commissione adotta una Comunicazione con la quale modifica alcuni aspetti delle regole relative agli aiuti temporanei per far fronte alla crisi economica
17 dicembre 2008
Aiuti di Stato: nuove regole per gli aiuti di Stato volti a facilitare alle imprese l’accesso al...
La nuova comunicazione della Commissione riguarda le regole applicabili temporaneamente alle misure che gli Stati membri potranno adottare a supporto dell’accesso delle imprese ai finanziamenti nel quadro della crisi economica attuale.
11 e 18 dicembre 2008
Aiuti di Stato: consultazione pubblica sulle regole relative alle procedure di controllo degli...
La consultazione riguarda un progetto di Codice di buone pratiche per le procedure di controllo degli aiuti di Stato e un progetto di Comunicazione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.
5 dicembre 2008
Aiuti di Stato: nuovi orientamenti relativi alla ricapitalizzazione delle banche nel contesto della...
L’obiettivo della Commissione è di permettere agli Stati membri di accrescere, attraverso la ricapitalizzazione delle banche, i flussi dei crediti a favore dell’economia reale nell'ambito della crisi attuale.
N.B. : al momento della redazione della presente nota la versione in lingua italiana delle comunicazioni non è ancora disponibile. Le traduzioni della terminologia ed espressioni sono dunque state realizzate a nostra cura.

La Commissione ha adottato due comunicazioni relative alle regole di procedura. La prima comunicazione riguarda il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, mentre la seconda riguarda la procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.

Nei paragrafi che seguono verranno segnalati i contenuti principali delle due comunicazioni, aggiungendo qualche commento rapido.

IL CODICE
 

Il codice ha come principale obiettivo di fornire indicazioni in merito alla gestione delle procedure relative all’esame dei progetti di aiuti Stato notificati alla Commissione. Riguarda le diverse fasi della procedura d’esame (pre-notificazione, esame preliminare, procedimento d’indagine formale) e l’esame delle denuncie. Introduce il nuovo strumento della pianificazione concordata, che è ritenuta funzionale al buon svolgimento della procedura di notificazione nella fase d’esame preliminare.

La fase di pre-notificazione non è prevista nel regolamento (CE) n. 659/1999 (regolamento di procedura) (1), ma era già utilizzata nella pratica. Riguarda i contatti preliminari alla notificazione formale del progetto di aiuto. Non è obbligatoria ma fortemente raccomandata dal codice nei casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche.

Il codice richiede che, affinché la fase di pre-notificazione sia costruttiva ed efficace, lo Stato membro comunica alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione di un progetto di aiuto di Stato, sulla base di un formulario di notificazione, al più tardi due settimane prima della data prevista il contatto preliminare alla notificazione. Precisa, inoltre, che di in linea di massima i contatti di pre-notificazione non dovrebbero durare più di due mesi.

Relativamente alla pre-notificazione, dal punto di vista pratico nel codice non è stata dunque introdotta nessuna novità importante, salvo il fatto che raccomanda di far partecipare il beneficiario dell’aiuto ai contatti preliminari. Questa partecipazione è stimata essere “...molto utile, in particolare nei casi aventi importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative al progetto specifico” ed è raccomandata anche nella fase di esame preliminare.

Il codice appare tuttavia come un arretramento rispetto al progetto del 21 dicembre 2008 per quanto riguarda la questione trasparenza. Il testo del 21 dicembre prevedeva, infatti, che lo Stato membro dovesse presentare un progetto di riassunto non riservato della notifica, da pubblicare sul sito internet della Commissione. Questa pubblicazione avrebbe dato la possibiltà ai terzi interessati (in particolare le imprese potenzialmente beneficiarie degli aiuti ed i loro concorrenti) di essere informati sull’intenzione di notificare formalmente un progetto di aiuti e di partecipare presentando osservazioni. Nel quadro delle consultazioni effettuate dalla Commissione, alcuni Stati membri hanno manifestato delle reticenze in merito a questa pubblicazione. Occorre d’altra parte osservare che la presentazione di osservazioni da parte di terzi (rispetto allo Stato membro interessato) potrebbe rendere più complessa la procedura di notificazione in quanto la Commissione sarebbe costretta a prenderle in conto;inoltre, le osservazioni dei terzi (in particolare dei concorrenti dei potenziali beneficiari degli aiuti) potrebbero condurre la Commissione ad approfondire l’analisi e a porre dei quesiti supplementari alle autorità degli Stati notificanti.

Evidentemente, anche in assenza della pubblicazione del riassunto confidenziale della notificazione i terzi interessati possono presentare osservazioni, ma per questi il problema risiede nell’assenza di informazioni relative a progetti di aiuti notificati dagli Stati membri.

La pianificazione concordata riguarda i casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o che devono essere esaminati con urgenza. In principio è riservata alle tre prime categorie di casi, quando i servizi della Commissione non possono fare una valutazione preliminare chiara dell’aiuto. Interviene quindi alla fine della fase di pre-notificazione. Questo non impedisce, tuttavia, che la pianificazione concordata possa intervenire anche all’inizio del procedimento d’indagine formale.

La pianificazione concordata, proposta dalle Commissione allo Stato membro notificante, si pone l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la previsibilità della durata probabile della procedura d’esame dell’aiuto di Stato. Nel contesto della pianificazione concordata, la Commissione e lo Stato membro possono, in particolare, convenire: sul trattamento prioritario del caso in questione; sulle informazioni che o Stato membro e/o il beneficiario dell’aiuto devono fornire; della forma e della durata probabile dell’istruzione del caso.

Per la fase preliminare di esame delle misure notificate, il progetto di codice dispone che i servizi della Commissione di sforzino di raggruppare le domande di informazioni supplementari. In principio, vi sarà una sola domanda di informazioni inviata da 4 a 6 settimane dopo la data di notificazione. La pre-notificazione dovrà permettere agli Stati membri di presentare una notificazione completa e ridurre così la possibilità che la Commissione debba richiedere informazioni supplementari. Il codice precisa, tuttavia, che questo non impedisce che la Commissione possa avere la necessità di porre nuove domande, nella maggior parte dei casi “...su problemi sollevati nelle risposte degli Stati membri”. Si tratta di un problema frequente, che deriva dalle differenze tra gli approcci comunitari e nazionali, che rendono talvolta difficile il dialogo. Si può così verificare che le domande poste dai servizi della Commissione non siano ben comprese a livello nazionale e che, dunque, le risposte non siano perfettamente pertinenti, complicando così ulteriormente il caso [clica qui per assistenza tecnica].

L’obiettivo che la Commissione si pone e che è alla base del codice di condotta è dunque quello di ridurre la durata della procedure di notifica. Questo sembra effettivamente possibile nella misura in cui una parte dei punti deboli del caso sono corretti durante la fase di pre-notificazione. Rimane, tuttavia, un interrogativo circa l'effettiva riduzione della durata complessiva – fase di pre-notificazione più fase(i) di notificazione(i) – necessaria per l’adozione della decisione di autorizzazione della Commissione.

Un certo rigore nell’applicazione della procedura prevista del regolamento (CE) n. 659/1999 è da rilevare, soprattutto con riferimento a due aspetti:
- L’invio sistematico di solleciti: se lo Stato membro non fornisce le informazioni richieste nei tempi prescritti (assenza di risposta o risposta incompleta), la Commissione invierà un sollecito e applicherà sistematicamente la disposizione del regolamento (CE) n. 659/1999 secondo la quale in caso di assenza di risposta nei tempi impartiti dal sollecito la notificazione s’intende ritirata.
- L’avvio sistematico delle procedure formali non appena le condizioni necessarie saranno presenti e in regola generale dopo al massimo due lettere di richiesta di informazioni.

Questo rigore richiederà dunque un elevato grado di precisione nelle risposte da fornire alla Commissione e una forte vigilanza sui tempi impartiti dalle domande di informazioni supplementari di questa istituzione.

Il codice prevede anche la possibilità della sospensione concordata dell’indagine preliminare e l’informazione agli Stati membri sullo stato di avanzamento della procedura.

Il testo del 21 dicembre 2008 prevedeva anche che la Commissione dovesse pubblicare, salvo circostanze eccezionali, un riassunto non confidenziale delle notificazioni sul suo sito Internet. Questa disposizione non è prevista nel codice adottato. Anche in questo caso valgono le stesse osservazioni già fatte in merito alla trasparenza delle procedure.

Per la fase del procedimento d’indagine formale, il codice prevede “...un utilizzo efficace di tutti i mezzi procedurali che il regolamento di procedura mette a disposizione” della Commissione. L’obiettivo è di rendere più rapida e trasparente la procedura.

Dal punto di vista della partecipazione dei terzi occorre osservare che è previsto che i servizi della Commissione possano inviare una coppia della decisione di avviare l’indagine formale a determinati terzi e invitarli a presentare osservazioni sugli aspetti specifici del caso.

Per le denuncie, possiamo constatare la volontà di aumentare il rigore e le garanzie a beneficio dei denuncianti.

In primo luogo occorre osservare che la Commissione si impartisce un termine indicativo di dodici mesi per l’esame di una denuncia. Questo termine, anche se non perentorio, è certamente molto importante per fornire un margine di certezza per l’istruttoria del caso, soprattutto se si prende in conto il fatto che i servizi della Commissione “...faranno il possibile per informare il denunciante sul grado di priorità attribuito alla sua domanda, entro due mesi dalla data di ricezione della denuncia”.

Entro il termine di dodici mesi la Commissione si sforza:

- di adottare una decisione per i casi prioritari;

- di inviare una lettera amministrativa al denunciante per esporgli le sue conclusioni preliminari nei casi non prioritari.

 
PROCEDURA SEMPLIFICATA
 
La semplificazione riguarda tre categorie di aiuti: le misure di aiuto che rientrano nella sezione “valutazione standard” degli orientamenti o delle discipline esistenti; le misure corrispondenti alla pratica decisionale costante della Commissione; le misure che comportano una proroga o estensione dei regimi di aiuti in vigore.

La fase di pre-notificazione è dunque obbligatoria per aver accesso alla procedura semplificata, ma in taluni casi questa pre-notificazione potrebbe essere semplificata e, in ogni caso, dovrebbe avere una breve durata.

Un riassunto della notificazione verrà pubblicato sul sito internet della commissione. I terzi interessati disporranno di 10 giorni lavorativi per presentare osservazioni.

Il termine previsto per l’adozione di una decisione della commissione è di 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione.
 
Procedure
Download notifica_1 slide.pdf Schema procedura notifica - 33 Kb
Procedura di notifica regolamento (CE) n. 659/1999
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