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1° dicembre 2009: entrata in vigore del trattato di Lisbona

Il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) diviene “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE).
Gli articoli relativi agli aiuti di Stato (art. 87, 88, 89 TCE) divengono articoli 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo relativo agli aiuti nel settore dei trasporti (articolo 73 TCE) diviene articolo 93 TFUE e l’articolo relativo ai servizi di interesse economico generale (art. 86 del TCE) diviene l’articolo 106 TFUE.

Informazione relativa all'apertura del portale eureca.

Focus
In fase di aggiornamento
In fase di aggiornamento.
29 aprile 2009
Aiuti di Stato: nuove regole di procedura
La Commissione ha adottato due comunicazioni sulle sulle regole di procedura relative alle notifiche di nuovi aiuti o di modifiche di aiutio esistenti.
25 febbraio 2009
Aiuti di Stato: modifica delle regole temporanee per la crisi economica
La Commissione adotta una Comunicazione con la quale modifica alcuni aspetti delle regole relative agli aiuti temporanei per far fronte alla crisi economica
17 dicembre 2008
Aiuti di Stato: nuove regole per gli aiuti di Stato volti a facilitare alle imprese l’accesso al...
La nuova comunicazione della Commissione riguarda le regole applicabili temporaneamente alle misure che gli Stati membri potranno adottare a supporto dell’accesso delle imprese ai finanziamenti nel quadro della crisi economica attuale.
11 e 18 dicembre 2008
Aiuti di Stato: consultazione pubblica sulle regole relative alle procedure di controllo degli...
La consultazione riguarda un progetto di Codice di buone pratiche per le procedure di controllo degli aiuti di Stato e un progetto di Comunicazione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.
5 dicembre 2008
Aiuti di Stato: nuovi orientamenti relativi alla ricapitalizzazione delle banche nel contesto della...
L’obiettivo della Commissione è di permettere agli Stati membri di accrescere, attraverso la ricapitalizzazione delle banche, i flussi dei crediti a favore dell’economia reale nell'ambito della crisi attuale.

La lobby

La lobby (o lobbismo) propriamente detta consiste nell’intervenire nel processo decisionale dell'Unione europea per ottenere che gli atti o disposizioni adottate dall'Unione europea tengano conto dei punti di vista di settori, professioni o imprese. Si tratta sovente di una lobby delle idee, che interviene a monte della decisione con l’obiettivo di apportare ai decisori informazioni e punti di vista che non sarebbero stati presi in conto in assenza di un’azione specifica.
Il libro verde della Commissione europea sulla trasparenza intende per lobbismo "... tutte le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee” (1) .

Le istituzioni dell'Unione europea sono coscienti dell’utilità e della legittimità della lobby in un quadro istituzionale democratico. Secondo il citato libro verde:

“1. Il lobbismo rappresenta una componente legittima dei sistemi democratici, a prescindere se sia svolto da singoli cittadini o società, da organizzazioni della società civile e altri gruppi di interesse o ditte che lavorano per conto di terzi (esperti di affari pubblici, centri di studi e avvocati).

2. I lobbisti possono contribuire a richiamare l’attenzione delle istituzioni europee su alcuni problemi importanti; in alcuni casi, l'Unione europea offre un sostegno finanziario per garantire che i pareri di taluni gruppi di interesse siano efficacemente rappresentati a livello europeo (ad esempio gli interessi dei consumatori e dei disabili, gli interessi in campo ambientale, ecc.).

3. Nel contempo, è opportuno evitare che venga esercitata una pressione indebita sulle istituzioni europee attraverso un uso scorretto delle pratiche lobbistiche”. (2).
 
La Commissione è dunque molto aperta nei confronti delle lobby, ma si preoccupa di preservare la sua azione in relazione a pratiche lobbistiche che vanno al di là della rappresentazione legittima degli interessi. Le altre istituzioni dell'Unione europea, quali il Parlamento europeo, hanno lo stesso approccio.
 
* * *
 
L'attività di EU.RE.C.A.
Nell’ambito delle sue attività di rappresentanza degli interessi, EU.RE.C.A. propone le sue competenze, che si basano su di una perfetta conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea e delle procedure decisionali, per un accompagnamento nelle attività volte ad influire sull’elaborazione delle politiche ed i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione europea. L'apporto di EU.RE.C.A. può, segnatamente, portare sui seguenti aspetti:
 
• Analisi dei progetti di proposte della Commission europea, sorveglianza del loro processo di elaborazione e di adozione;
 
• Analisi dei sistemi d’influenza e identificazione degli attori-chiave in relazione al soggetto d’interesse all’interno delle istituzioni dell'Unione europea;
 
• Definizione di un piano d’azione contenente, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, la strategia ed il calendario;
 
• Identificazione dei punti forti e dei punti deboli degli interessi e delle pratiche da presentare alle istituzioni dell'Unione europea, con particolare attenzione all’approccio politico, giuridico, economico ed amministrativo delle diverse istituzioni dell'Unione europea;
 
• Preparazione di argomentari, di una posizione e di documenti di presentazione;
 
• Organizzazione eventuale di sistemi d’influenza e/o di una concertazione con gli organismi e imprese aventi interessi convergenti;
 
• Rappresentanza (o accompagnamento alla rappresentanza) degli interessi dei clienti nell’ambito del riunioni di lavoro occasionali, gruppi di lavoro organizzati, conferenze, forum, ecc.;
 

(1) «Libro verde - iniziativa europea per la trasparenza », documento COM(2006) 194 finale, del 3 maggio 2006, p. 5.
(2) Ibid., p. 5.
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